Questa è un po’ per avvocati, lo ammetto. Infatti a me non risulta affatto chiara. Ma solo a me è venuto il dubbio che l'art. 9 del GDPR, dedicato al trattamento di "categorie particolari di dati personali", contenga al paragrafo 2E una pericolosa insidia alla privacy? Va bene, cominciamo dall'inizio. Il paragrafo 1 di questo articolo, dal carattere estremamente delicato, recita "È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona o dati relativi alla salute o alla vita sessuale e all'orientamento sessuale". Il paragrafo 2 contiene le eccezioni, ovvero i casi in cui non si applica il paragrafo 1, quindi i casi in cui è legittimo il trattamento di dette categorie "particolari" di dati personali: a) consenso esplicito; b) obblighi in materia di lavoro e sicurezza sociale; c) tutela di un interesse vitale; d) associazioni che trattano i dati dei propri membri. E fin qui tutto liscio. Ma veniamo al punto e): se "il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato". Ah. Quindi se capisco bene, se pubblico su un social una
foto da cui risulta in modo inequivocabile la mia origine etnica (o la mia
partecipazione ad una manifestazione politica o ad una funzione religiosa), i
dati "particolari" desumibili da quella informazione possono essere
trattati da terzi senza bisogno di ulteriori condizioni legittimanti? Per
intenderci, senza consenso? Oppure prevale l'art.6 che al punto a) del paragrafo 1 richiede in ogni caso il consenso, in assenza di altre condizioni legittimanti il trattamento, quali quelle di cui ai punti da b) ad f)? E ciò per tutti i dati personali, figuriamoci per quelli "particolari"... Inoltre diamo per scontato che si applichi il 14 (Informazioni da fornire qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato), quindi resta necessaria l'informativa, ma non il consenso? Supponiamo allora che io venga informato da un terzo che intende trattare dati particolari a me riferiti, ottenuti da informazioni da me rese "manifestamente pubbliche", senza chiedermi il consenso: se volessi oppormi o anche solo limitare il trattamento, non mi resterebbe che fare ricorso al Garante o alla Magistratura Ordinaria... Intendiamoci, sono perfettamente cosciente (al di là di cosa dice il GDPR) che quanto pubblico sui social è di pubblico dominio, a meno che non abbia applicato rigide regole sulla visibilità (cosa che non fa quasi nessuno): ma da qui ad essere inserito, sulla base di quanto pubblicato, in una profilazione di "negri" o "comunisti" o "cattolici integralisti" senza il mio consenso, credo che ce ne passi... In verità è molto probabile che le cose non stiano proprio così e che io abbia equivocato. Qualcuno può confermare? |
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