In Italia la Legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) ha introdotto l'istituto delle Unioni Civili per le coppie omosessuali. Si tratta come noto di una legge di compromesso, che concede sostanziali parità di trattamento rispetto alle coppie formate con il matrimonio, senza tuttavia realizzare il matrimonio egualitario ovvero la completa parità di diritti. La legge non affronta ad esempio il tema della genitorialità e si tratta pur sempre di un istituto separato, riservato a coppie formate da individui dello stesso sesso. ![]() Uno dei dettagli che differenziano le conseguenze civili del matrimonio da quelle per le unioni civili è lo stato civile: non "coniugato/a" ma "unito/a civilmente". Ciò significa che da un dato anagrafico apparentemente neutrale, classificato dalla normativa privacy come "dato personale comune" al pari del nome o dell'indirizzo, sarà d'ora in poi possibile desumere l'orientamento sessuale dell'interessato, facendo ricadere il dato fra quelli "personali sensibili" (nell'attuale Codice privacy) o "Categorie particolari" (nel nuovo regolamento europeo GDPR), meritevoli quindi di maggiori tutele esplicitamente previste dalla normativa. Mi chiedo se nessuno ci avesse fatto caso sinora e se dobbiamo prevedere di tenerne conto sul piano pratico nell'adozione delle misure di compliance in azienda (per non dire negli enti pubblici). Nel censimento dei trattamenti e delle tipologie di dati trattati (che costituisce sempre il primo step di qualsiasi processo di conformità privacy) alla classica domanda "ma in questo ufficio trattate dati sensibili?" la risposta "no, no, solo dati anagrafici" rischia di non essere più accettabile senza un approfondimento su questo aspetto. Mi piacerebbe sentire l'opinione dei miei amici avvocati. |
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